LE COMPETENZE DEGLI ORGANI COLLEGIALI ED INDIVIDUALI PREVISTE DAL CCNL -
COMPARTO SCUOLA DEL 24 LUGLIO 2003

Il Consiglio d'istituto - Il Collegio dei Docenti

Il Dirigente Scolastico - Il Direttore dei S.G. e A.


PREMESSA

Parlando delle competenze proprie da attribuire ad ogni organo scolastico nell’ambito dell’attività contrattuale, è necessario tenere presente che l’art.4 del D.L.vo n°165/2001 prevede la separazione tra le funzioni d’indirizzo politico-amministrativo, che sono affidate agli organi di governo, e le funzioni di gestione, che sono affidate ai dirigenti.


Gli organi di governo definiscono gli obiettivi ed i programmi e verificano la rispondenza dei risultati della gestione rispetto agli indirizzi impartiti. Al dirigente competono i compiti di gestione.
Nella scuola, tuttavia, a causa della mancata riforma degli Organi Collegiali, l’organo di governo – ossia il Consiglio di Istituto – continua a cumulare competenze di indirizzo e competenze di gestione.
Le attribuzioni del Consiglio così come risultano dall’art.5 del T.U.297/94 sono in contrasto con i principi dell’autonomia amministrativa introdotti dal D.P.R. n°275/1999 e con la qualifica dirigenziale attribuita ai Capi d’Istituto per effetto dell’art.25 del D.L.vo n°165/2001.

Su tale contrasto si è pronunciato il Consiglio di Stato che ha ritenuto prevalente il predetto art.25 in base al principio della successione della legge nel tempo (abrogazione implicita per incompatibilità della legge precedente rispetto alla nuova legge). Pertanto, al Dirigente Scolastico devono essere riconosciute le funzioni di gestione in precedenza esercitate dal Consiglio d’Istituto.
Inoltre il ccnl relativo al personale del comparto scuola per il quadriennio normativo 2002/2005 e i contratti dei bienni economici non si limitano a regolare gli aspetti giuridici ed il trattamento economico, ma fissano anche talune competenze per gli organi collegiali (Consiglio d’Istituto e Collegio dei docenti) e per quelli individuali (Dirigente Scolastico e Direttore dei servizi generali ed amministrativi).

 

 

 

LE COMPETENZE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO

  1. Definisce le modalità ed i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti (art. 27 c.4),
  2. Regolamenta lo svolgimento delle attività didattiche dei docenti, costituenti ampliamento dell’offerta formativa (art. 29);
  3. Delibera le attività da retribuire con il fondo d’istituto e la ripartizione delle risorse del fondo medesimo (art. 86 c. 1).

La legge (D.Lvo 297/94, DPR 275/99, D.M. 44/2001 e art. 4 D.L.165/2001) stabilisce, inoltre, che il Consiglio d’Istituto è organo di governo che esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare.

Il Consiglio decide in ordine agli atti fondamentali delle istituzioni scolastiche, in particolare: adotta il piano dell’offerta formativa ed approva il programma annuale, le sue modifiche e la relativa rendicontazione.

In materia negoziale, diversamente da come avveniva secondo la normativa precedente, che prevedeva l’intervento del Consiglio per tutti i contratti diretti all’acquisizione di beni e servizi, il D.M. 44/2001 limita la competenza dell’organo di governo dell’Istituzione Scolastica solo a quei contratti che impegnano in modo particolare la Scuola verso i terzi.

La gestione dei contratti diretti all’acquisizione di beni e servizi è, infatti, rimessa alla diretta competenza del Dirigente Scolastico, senza che sia più necessaria la preventiva deliberazione del Consiglio. Il Dirigente ha, però, l’obbligo di relazionare periodicamente sull’attività negoziale svolta. Pertanto, in materia contrattuale, l’art.33 del D.M.44/2001 riconosce al Consiglio d’Istituto una duplice competenza:


- di deliberazione per alcune fattispecie contrattuali
- di indirizzo per altri contratti, nel senso che può stabilire limiti e criteri all’azione del dirigente.


I contratti che richiedono la preventiva deliberazione del Consiglio d’Istituto (c.1°) sono quelli relativi a:
• Accettazione e rinuncia di legati, eredità e donazioni;

• Costituzione o compartecipazione a fondazioni;
• Istituzione o compartecipazione a borse di studio;
• Accensione di mutui;
• Contratti di durata pluriennale;
• Vendita beni immobili;
• Costituzione o modifica di diritti reali su beni immobili;
• Adesione a consorzi;
• Adesione a reti di scuole;
• Utilizzazione economica di opere dell’ingegno;
• Partecipazione ad iniziative che comportano il coinvolgimento di agenzie, università, enti pubblici o privati;
• Acquisto di immobili;
• Eventuale elevazione del limite di spesa rispetto a quello stabilito dall’art.34 comma 1 del regolamento di contabilità scolastica.


Il Consiglio d’Istituto, attraverso l’emanazione di un apposito regolamento, può stabilire i criteri a cui il Dirigente Scolastico deve attenersi nella conclusione degli stessi (c.2°) per i seguenti tipi di contratti:
• Sponsorizzazione;
• Locazione di immobili;
• Utilizzazione di beni e locali scolastici da parte di terzi;
• Convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;
• Alienazione di beni e servizi prodotti nell’esercizio di attività;
• Acquisto o vendita di titoli di stato;
• Prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
• Partecipazione a progetti internazionali

L’attività tecnico-professionale del Collegio dei Docenti, l’attività gestionale del Dirigente e quella del Direttore e le relazioni sindacali si svolgono in coerenza e nel rispetto delle decisioni del Consiglio di istituto.

 

 

 

LE COMPETENZE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI

Le competenze del Collegio dei docenti sono stabilite dall’art.7 del T.U. n°297/94. e dal CCNL
Il Collegio dei Docenti è un organo tecnico professionale con competenze esclusive in materia didattica e competenza concorrente con altri organi sulle materie organizzative
1. Delibera il piano annuale delle attività dei docenti ( art.26 c.4 )
2. Propone al Consiglio di Istituto le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti ( art. 27 c.4 );
3. Propone al Consiglio di istituto la regolamentazione delle attività didattiche dei docenti, costituenti ampliamento dell’offerta formativa ( art. 29 );
4. Individua le funzioni strumentali e ne definisce i criteri di attribuzione, il numero e i destinatari ( art. 30 );
5. Delibera il piano annuale di aggiornamento e formazione dei docenti ( art. 65 );
6. Propone al Consiglio di Istituto le attività del personale docente da retribuire con il fondo di istituto (art.86 c.1 ).


In materia negoziale, partendo dal principio basilare che la programmazione didattica è compito del Collegio e che l’attività contrattuale è strumentale alla programmazione didattica, si chiarisce bene che la fase di progettazione del Collegio dei Docenti consiste nella funzione di individuazione delle necessità didattiche da assolvere tramite la stipula di contratti.


Il regolamento di contabilità scolastica chiama in causa il Collegio dei Docenti esclusivamente quando si tratta di definire gli aspetti didattici dei contratti; in particolare all’art. 40 - 2°c., a proposito dei contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa stabilisce che il Consiglio di Istituto, sentito il Collegio dei Docenti, disciplina nel regolamento di istituto le procedure ed i criteri di scelta del contraente, al fine di garantire la qualità della prestazione. Oppure all’art. 54 che prevede che l’assegnazione delle borse di studio agli studenti è disposta sulla base di preventivi criteri deliberati dal Consiglio d’Istituto, su proposta, per i profili didattici, del Collegio dei Docenti.


Inoltre, è competenza del Collegio provvedere, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal Consiglio, alla scelta dei sussidi didattici, compresi quelli audiovisivi, delle attrezzature tecnico-scientifiche e delle dotazioni librarie. La scelta dei sussidi didattici da parte del Collegio è però di tipo funzionale, nel senso che va limitata all’individuazione delle caratteristiche dei beni ritenuti idonei e funzionali all’assolvimento degli scopi cui sono destinati.

 

 


LE COMPETENZE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

1. E’ titolare delle relazioni sindacali e rappresenta la parte pubblica ( art. 25 D.L.vo 165/01 e art. 7 ). In questa veste svolge e stipula la contrattazione integrativa d’istituto, deve formalizzare la propria proposta contrattuale e deve fornire informazioni preventive e successive ( art. 6 ccnl ). Inoltre, dispone l’affissione all’albo per la convocazione delle assemblee sindacali, ne dà avviso al personale interessato, decide in ordine alla sospensione delle attività didattiche e stabilisce le quote e i nominativi del personale ata per assicurare i servizi essenziali (art.8). Queste funzioni non sono delegabili;
2. Concede congedi, ferie, festività, permessi retribuiti, permessi brevi, assenze per malattia, aspettative, infortuni (artt. 12/13/14/15/16/17/18/19/20). Queste funzioni sono delegabili ad uno dei docenti collaboratori e al direttore;
3. Provvede al pagamento del compenso sostitutivo per ferie non godute (art. 13) ed alla corresponsione dell’indennità sostitutiva di preavviso (art. 21).Queste funzioni sono delegabili ad uno dei docenti collaboratori e al direttore s.g.a.;
4. Stipula i contratti individuali di lavoro del personale docente ed ATA in alcuni casi procede anche all’atto di individuazione del dipendente da assumere ( artt. 23/37/44/59) (D.M. 201 2000 e D.M. 430 2000).Queste funzioni sono delegabili ad uno dei docenti collaboratori e al direttore s.g.a.;
5. Predispone, sulla base di eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente che possono prevedere attività aggiuntive (art. 26, c. 4). Questa funzione è delegabile ad uno dei docenti collaboratori;
6. Individua i docenti (due unità) cui affidare attività di collaborazione (art. 25, D.L.vo 165 2001 e art. 31). Questa funzione non è delegabile.
7. Autorizza le collaborazioni plurime dei docenti (art. 32) e quelle del personale ATA, sentito il direttore (art. 56). Questa funzione è delegabile ad uno dei docenti collaboratori;
8. Nel caso il personale docente e quello ATA con rapporto di lavoro a T.I. accettino rapporti di lavoro a T.D. (artt. 33 e 58) dispone la sospensione temporanea del rapporto di lavoro a T.I. Questa funzione è delegabile ad uno dei docenti collaboratori e al direttore s.g.a.;
9. Conferma il contratto di lavoro a T.I. del personale ATA per superamento del periodo di prova. Questa funzione è delegabile ad uno dei docenti collaboratori e al direttore s.g.a.;
10. Attribuisce gli incarichi specifici al personale ATA (art. 47). Fra gli assistenti amm.vi titolari di incarico specifico individua il sostituto del direttore (art. 55). Questa funzione è delegabile ad uno dei docenti collaboratori e al direttore s.g.a.
11. Adotta il piano delle attività del personale ATA proposto dal direttore (art. 52, c.3). Questa funzione è delegabile ad uno dei docenti collaboratori.
12. Fornisce al direttore mensilmente un quadro riepilogativo del profilo orario,dallo stesso direttore effettuato,contenente ritardi da recuperare o crediti acquisiti - (art. 53, c. 6). Questa funzione è delegabile ad uno dei docenti collaboratori;
13. Autorizza la partecipazione ad iniziative di formazione e aggiornamento (art. 62).Questa funzione è delegabile ad uno dei docenti collaboratori e al direttore;
14. E’ titolare delle azioni disciplinari infligge le sanzioni del rimprovero verbale, del rimprovero scritto e della multa (artt. 90 e 91). Questa funzione è delegabile ad uno dei docenti collaboratori e al direttore s.g.a.;
15. Esamina le richieste di conciliazione e ne decide l’accoglimento. In caso contrario deposita le proprie osservazioni e individua il proprio rappresentante con il potere di conciliare (art. 130). Questa funzione è delegabile ad uno dei docenti collaboratori e al direttore s.g.a.;
16. Concorda di deferire la decisione di una controversia di lavoro ad un arbitro unico (art. 131). Questa funzione è delegabile ad uno dei docenti collaboratori e al direttore s.g.a.;

Il Dirigente Scolastico “quale rappresentante legale dell’istituto, svolge l’attività negoziale necessaria all’attuazione del programma annuale, nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio di Istituto assunte ai sensi dell’art.33” del regolamento di contabilità:
• esegue le deliberazioni adottate dal Consiglio d’istituto per quanto riguarda i contratti di cui all’art.33, c.1°, del D.M.44/2001;
• svolge l’attività contrattuale di cui al c.2° del citato art.33, nell’ambito dei criteri e limiti stabiliti dal Consiglio;
• relaziona periodicamente al Consiglio sull’attività negoziale autonomamente svolta.
• Adotta tutti gli atti di gestione aventi rilevanza esterna


L’istituto della delega è espressamente previsto dall’art. 2, Legge 145/02 e dall’art. 25, c. 5, D.L.vo 165/01.
Inoltre, ai sensi dell’art.32, c.2°, del D.M.44/2001 il dirigente può anche delegare lo svolgimento di parte o di tutte le attività negoziali al Direttore S.G.A. o ad uno dei suoi collaboratori.

Il Dirigente, quindi, pur mantenendo la responsabilità dell’intero procedimento, in termini di efficienza del servizio, può delegare l’istruttoria del procedimento (se l’assegnazione della responsabilità dell’istruttoria non è stata già disposta dalle disposizioni) riservando a se la firma dell’atto finale, ovvero oltre all’istruttoria del procedimento può delegare la firma dell’atto finale e ogni ulteriore adempimento inerente il singolo procedimento.
Il Dirigente – nell’atto di delega – dovrà ben specificare l’ambito della competenza del funzionario delegato, ossia, se quest’ultimo deve ritenersi competente a trattare solo l’istruttoria o se la competenza deve essere estesa ai restanti adempimenti del procedimento, compresa l’adozione del provvedimento finale.
Infatti, la delega:
- è un atto bilaterale
- deve essere scritta
- va definito l’oggetto della delega
- attribuisce i poteri e le facoltà che il soggetto delegante reputa necessari in ordine all’attività delegata entro i limiti e secondo i criteri stabiliti nell’atto di delega.


Il delegante, tuttavia, conserva la titolarità della competenza delegata e trasferisce al delegato solo l’esercizio, per un tempo determinato, di essa. Conseguentemente, il delegante mantiene determinati poteri, che sarebbe opportuno specificare nell’atto di delega, che possono brevemente riassumersi nei seguenti:
- potere di direttiva nei confronti del delegato;
- potere di vigilanza sull’attività svolta dal delegato;
- potere di revoca della delega;
- potere di avocazione per ragioni di opportunità;
- potere di sostituzione nel caso di inerzia del delegato;
- potere di annullamento, in sede di autotutela, degli atti illegittimi compiuti dal delegato nell’esercizio della delega

 

 

LE COMPETENZE DEL DIRETTORE S. G. A.

1. Esprime parere in ordine alle concessioni di ferie al personale ATA (art. 13, c. 10)
2. Esprime parere in ordine alle collaborazioni plurime del personale ATA (art. 56)
3. Formula una proposta di piano delle attività inerenti il personale ATA ed attua il piano medesimo una volta adottato dal dirigente scolastico (art. 52, c. 3)
4. Fornisce mensilmente al personale ATA dipendente un quadro riepilogativo delle ore di servizio prestate da ciascuno, contenente gli eventuali ritardi da recuperare o gli eventuali crediti orari acquisiti (art. 53, c. 6).

Nel rimandare per completezza allo specifico profilo professionale (art. 46, tab. A) si sottolineano i seguenti aspetti:

• Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali e amm.vo-contabili e ne cura l’organizzazione;
• il personale ATA è posto alle sue dirette dipendenze;
• attribuisce al personale ATA incarichi di natura organizzativa e le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo;
• è funzionario delegato, ufficiale rogante e consegnatario dei beni mobili;
• possono essergli affidati incarichi ispettivi nelle istituzioni scolastiche.