![]()
LE COMPETENZE DEGLI ORGANI COLLEGIALI ED INDIVIDUALI PREVISTE
DAL CCNL -
COMPARTO SCUOLA DEL 24 LUGLIO 2003
Il Consiglio d'istituto - Il Collegio dei Docenti
Il Dirigente Scolastico - Il Direttore dei S.G. e A.
PREMESSA
Parlando delle competenze proprie da attribuire ad ogni organo scolastico nell’ambito dell’attività contrattuale, è necessario tenere presente che l’art.4 del D.L.vo n°165/2001 prevede la separazione tra le funzioni d’indirizzo politico-amministrativo, che sono affidate agli organi di governo, e le funzioni di gestione, che sono affidate ai dirigenti.
Gli organi di governo definiscono gli obiettivi ed i programmi e verificano
la rispondenza dei risultati della gestione rispetto agli indirizzi impartiti.
Al dirigente competono i compiti di gestione.
Nella scuola, tuttavia, a causa della mancata riforma degli Organi Collegiali,
l’organo di governo – ossia il Consiglio di Istituto – continua
a cumulare competenze di indirizzo e competenze di gestione.
Le attribuzioni del Consiglio così come risultano dall’art.5 del
T.U.297/94 sono in contrasto con i principi dell’autonomia amministrativa
introdotti dal D.P.R. n°275/1999 e con la qualifica dirigenziale attribuita
ai Capi d’Istituto per effetto dell’art.25 del D.L.vo n°165/2001.
Su tale contrasto si è pronunciato il Consiglio di Stato che ha ritenuto
prevalente il predetto art.25 in base al principio della successione della legge
nel tempo (abrogazione implicita per incompatibilità della legge precedente
rispetto alla nuova legge). Pertanto, al Dirigente Scolastico devono essere
riconosciute le funzioni di gestione in precedenza esercitate dal Consiglio
d’Istituto.
Inoltre il ccnl relativo al personale del comparto scuola per il quadriennio
normativo 2002/2005 e i contratti dei bienni economici non si limitano a regolare
gli aspetti giuridici ed il trattamento economico, ma fissano anche talune competenze
per gli organi collegiali (Consiglio d’Istituto e Collegio dei docenti)
e per quelli individuali (Dirigente Scolastico e Direttore dei servizi generali
ed amministrativi).
LE COMPETENZE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
La legge (D.Lvo 297/94, DPR 275/99, D.M. 44/2001 e art. 4 D.L.165/2001) stabilisce, inoltre, che il Consiglio d’Istituto è organo di governo che esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare.
Il Consiglio decide in ordine agli atti fondamentali delle istituzioni scolastiche, in particolare: adotta il piano dell’offerta formativa ed approva il programma annuale, le sue modifiche e la relativa rendicontazione.
In materia negoziale, diversamente da come avveniva secondo la normativa precedente, che prevedeva l’intervento del Consiglio per tutti i contratti diretti all’acquisizione di beni e servizi, il D.M. 44/2001 limita la competenza dell’organo di governo dell’Istituzione Scolastica solo a quei contratti che impegnano in modo particolare la Scuola verso i terzi.
La gestione dei contratti diretti all’acquisizione di beni e servizi è, infatti, rimessa alla diretta competenza del Dirigente Scolastico, senza che sia più necessaria la preventiva deliberazione del Consiglio. Il Dirigente ha, però, l’obbligo di relazionare periodicamente sull’attività negoziale svolta. Pertanto, in materia contrattuale, l’art.33 del D.M.44/2001 riconosce al Consiglio d’Istituto una duplice competenza:
- di deliberazione per alcune fattispecie contrattuali
- di indirizzo per altri contratti, nel senso che può stabilire limiti
e criteri all’azione del dirigente.
I contratti che richiedono la preventiva deliberazione del
Consiglio d’Istituto (c.1°) sono quelli relativi a:
• Accettazione e rinuncia di legati, eredità e donazioni;
• Costituzione o compartecipazione a fondazioni;
• Istituzione o compartecipazione a borse di studio;
• Accensione di mutui;
• Contratti di durata pluriennale;
• Vendita beni immobili;
• Costituzione o modifica di diritti reali su beni immobili;
• Adesione a consorzi;
• Adesione a reti di scuole;
• Utilizzazione economica di opere dell’ingegno;
• Partecipazione ad iniziative che comportano il coinvolgimento di agenzie,
università, enti pubblici o privati;
• Acquisto di immobili;
• Eventuale elevazione del limite di spesa rispetto a quello stabilito
dall’art.34 comma 1 del regolamento di contabilità scolastica.
Il Consiglio d’Istituto, attraverso l’emanazione
di un apposito regolamento, può stabilire i criteri a cui il Dirigente
Scolastico deve attenersi nella conclusione degli stessi (c.2°) per i seguenti
tipi di contratti:
• Sponsorizzazione;
• Locazione di immobili;
• Utilizzazione di beni e locali scolastici da parte di terzi;
• Convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli
alunni per conto terzi;
• Alienazione di beni e servizi prodotti nell’esercizio di attività;
• Acquisto o vendita di titoli di stato;
• Prestazione d’opera con esperti per particolari attività
ed insegnamenti;
• Partecipazione a progetti internazionali
L’attività tecnico-professionale del Collegio dei Docenti, l’attività gestionale del Dirigente e quella del Direttore e le relazioni sindacali si svolgono in coerenza e nel rispetto delle decisioni del Consiglio di istituto.
LE COMPETENZE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI
Le
competenze del Collegio dei docenti sono stabilite dall’art.7 del T.U.
n°297/94. e dal CCNL
Il Collegio dei Docenti è un organo tecnico professionale
con competenze esclusive in materia didattica e competenza concorrente con altri
organi sulle materie organizzative
1. Delibera il piano annuale delle attività dei docenti ( art.26
c.4 )
2. Propone al Consiglio di Istituto le modalità e i criteri per lo svolgimento
dei rapporti con le famiglie e gli studenti ( art. 27 c.4 );
3. Propone al Consiglio di istituto la regolamentazione delle attività
didattiche dei docenti, costituenti ampliamento dell’offerta formativa
( art. 29 );
4. Individua le funzioni strumentali e ne definisce i criteri di attribuzione,
il numero e i destinatari ( art. 30 );
5. Delibera il piano annuale di aggiornamento e formazione dei docenti (
art. 65 );
6. Propone al Consiglio di Istituto le attività del personale docente
da retribuire con il fondo di istituto (art.86 c.1 ).
In materia negoziale, partendo dal principio basilare che la programmazione
didattica è compito del Collegio e che l’attività contrattuale
è strumentale alla programmazione didattica, si chiarisce bene che la
fase di progettazione del Collegio dei Docenti consiste nella funzione di individuazione
delle necessità didattiche da assolvere tramite la stipula di contratti.
Il regolamento di contabilità scolastica chiama in causa il Collegio
dei Docenti esclusivamente quando si tratta di definire gli aspetti didattici
dei contratti; in particolare all’art. 40 - 2°c., a proposito dei
contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta
formativa stabilisce che il Consiglio di Istituto, sentito il Collegio dei Docenti,
disciplina nel regolamento di istituto le procedure ed i criteri di scelta del
contraente, al fine di garantire la qualità della prestazione. Oppure
all’art. 54 che prevede che l’assegnazione delle borse di studio
agli studenti è disposta sulla base di preventivi criteri deliberati
dal Consiglio d’Istituto, su proposta, per i profili didattici, del Collegio
dei Docenti.
Inoltre, è competenza del Collegio provvedere, nei limiti delle disponibilità
finanziarie indicate dal Consiglio, alla scelta dei sussidi didattici, compresi
quelli audiovisivi, delle attrezzature tecnico-scientifiche e delle dotazioni
librarie. La scelta dei sussidi didattici da parte del Collegio è però
di tipo funzionale, nel senso che va limitata all’individuazione delle
caratteristiche dei beni ritenuti idonei e funzionali all’assolvimento
degli scopi cui sono destinati.
LE COMPETENZE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
Il Dirigente Scolastico “quale rappresentante legale dell’istituto,
svolge l’attività negoziale necessaria all’attuazione del
programma annuale, nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio di Istituto
assunte ai sensi dell’art.33” del regolamento di contabilità:
• esegue le deliberazioni adottate dal Consiglio d’istituto per
quanto riguarda i contratti di cui all’art.33, c.1°, del D.M.44/2001;
• svolge l’attività contrattuale di cui al c.2° del citato
art.33, nell’ambito dei criteri e limiti stabiliti dal Consiglio;
• relaziona periodicamente al Consiglio sull’attività negoziale
autonomamente svolta.
• Adotta tutti gli atti di gestione aventi rilevanza esterna
L’istituto della delega è espressamente previsto dall’art.
2, Legge 145/02 e dall’art. 25, c. 5, D.L.vo 165/01.
Inoltre, ai sensi dell’art.32, c.2°, del D.M.44/2001 il dirigente
può anche delegare lo svolgimento di parte o di tutte le attività
negoziali al Direttore S.G.A. o ad uno dei suoi collaboratori.
Il Dirigente, quindi, pur mantenendo la responsabilità dell’intero
procedimento, in termini di efficienza del servizio, può delegare l’istruttoria
del procedimento (se l’assegnazione della responsabilità dell’istruttoria
non è stata già disposta dalle disposizioni) riservando a se la
firma dell’atto finale, ovvero oltre all’istruttoria del procedimento
può delegare la firma dell’atto finale e ogni ulteriore adempimento
inerente il singolo procedimento.
Il Dirigente – nell’atto
di delega – dovrà ben specificare l’ambito della competenza
del funzionario delegato, ossia, se quest’ultimo deve ritenersi competente
a trattare solo l’istruttoria o se la competenza deve essere estesa ai
restanti adempimenti del procedimento, compresa l’adozione del provvedimento
finale.
Infatti, la delega:
- è un atto bilaterale
- deve essere scritta
- va definito l’oggetto della delega
- attribuisce i poteri e le facoltà che il soggetto delegante reputa
necessari in ordine all’attività delegata entro i limiti e secondo
i criteri stabiliti nell’atto di delega.
Il delegante, tuttavia, conserva la titolarità della competenza delegata
e trasferisce al delegato solo l’esercizio, per un tempo determinato,
di essa. Conseguentemente, il delegante mantiene determinati poteri, che sarebbe
opportuno specificare nell’atto di delega, che possono brevemente riassumersi
nei seguenti:
- potere di direttiva nei confronti del delegato;
- potere di vigilanza sull’attività svolta dal delegato;
- potere di revoca della delega;
- potere di avocazione per ragioni di opportunità;
- potere di sostituzione nel caso di inerzia del delegato;
- potere di annullamento, in sede di autotutela, degli atti illegittimi compiuti
dal delegato nell’esercizio della delega
LE COMPETENZE DEL DIRETTORE S. G. A.
1.
Esprime parere in ordine alle concessioni di ferie al personale ATA (art. 13,
c. 10)
2. Esprime parere in ordine alle collaborazioni plurime del personale ATA (art.
56)
3. Formula una proposta di piano
delle attività inerenti il personale ATA ed attua il piano medesimo
una volta adottato dal dirigente scolastico (art. 52, c. 3)
4. Fornisce mensilmente al personale ATA dipendente un quadro riepilogativo
delle ore di servizio prestate da ciascuno, contenente gli eventuali ritardi
da recuperare o gli eventuali crediti orari acquisiti (art. 53, c. 6).
Nel rimandare per completezza allo specifico profilo professionale (art. 46, tab. A) si sottolineano i seguenti aspetti:
•
Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali e amm.vo-contabili
e ne cura l’organizzazione;
• il personale ATA è posto alle sue dirette dipendenze;
• attribuisce al personale ATA incarichi di natura organizzativa e le
prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo;
• è funzionario delegato, ufficiale rogante e consegnatario dei
beni mobili;
• possono essergli affidati incarichi ispettivi nelle istituzioni scolastiche.